Il Demansionamento in Italia è una piaga per la Professione Infermieristica. Motivo per cui, molti infermieri abbandonano la Nazione o la Professione. Attacchi reiterati da subalterni e dirigenti, che causano un continuo demansionamento, tale da portare la professione infermieristica a diventare una pentola a pressione, pronta ad esplodere. (Vedi articolo precedente)
Le sentenze espresse in favore degli infermieri sono decine, dunque ciò che possiamo fare è ricordare quanto segue:
- Con la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la 00359/22 dello scorso 10 gennaio, si è confermata la vertenza per demansionamento portata avanti da un infermiere abruzzese contro la Asl 02 Abruzzo (Lanciano-Vasto-Chieti) , costretto a lavorare in turno, senza OSS in supporto.
- Con la sentenza del 06.10.2015, n. 1302, il Tribunale di Cagliari, in linea con altre decisioni del medesimo Tribunale, decidendo un ricorso proposto da un gruppo di infermieri dipendenti di un’azienda sanitaria, ha stabilito che il demansionamento (assegnazione di mansioni inferiori) e la dequalificazione professionale (privazione e/o limitazione di mansioni tipiche del profilo di appartenenza), oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, può essere la causa di un danno non patrimoniale risarcibile.
- Con la sentenza 3190 del 2020 del 27/04/2021 emessa dal Tribunale di Catania si stabilisce un risarcimento danni in favore di alcuni infermieri per essere stati demansionati. Sebbene l’azienda si sia difesa affermando che alcune mansioni degli OSS siano in collaborazione con l’Infermiere, il Giudice non concorde ha definito quella degli OSS una professione di carattere manuale mentre quella infermieristica, una professione di carattere scientifico.
- Con la Sentenza n. 52/2016 del 9 febbraio 2016. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta riconosce il giusto ruolo degli infermieri, condannando l’ASP al risarcimento dei danni causati dal demansionamento inflitto ai propri infermieri.
- Infine ricordiamo che già la Cassazione con la sentenza n.1078 del 09/02/1985, chiari’ che le mansioni igienico-domestiche alberghiere non competono all’allora Infermiere Professionale, oggi Infermiere laureato, ma ad altro personale ausiliario e di supporto.
Ma quali sono le mansioni igienico-alberghiere NON di competenza degli Infermieri?
- Le cure igieniche, riassettare il letto e cambiare la biancheria;
- smaltire le sacche di urina;
- sostituire i pannoloni,rispondere ai campanelli di richiesta domestica e alberghiera;
- soddisfare richieste che attengono alle necessità quotidiane dei pazienti; alzare e abbassare le tapparelle;
- aprire e chiudere le finestre;
- alzare e abbassare lo schienale del letto;
- aprire una bottiglia;
- riempire un bicchiere d’acqua;
- porgere il telefonino, gli occhiali, la dentiera, una bottiglietta, ecc.;
- accendere e spegnere la televisione; prendere le lenzuola;
- chiudere la porta;
- chiamare un parente al telefono;
- prendere dall’armadio vestiti, scarpe, calzini;
- vestire e movimentare il paziente alzandolo di peso nel letto;
- sollevare il paziente dal letto/carrozzina/comoda e viceversa il più delle volte da solo per accompagnarlo al bagno;
- usare le padelle e i pappagalli, svuotarli e pulirli;
- pulire le bacinelle ed ogni presidio usato dal dal paziente;
- imboccare i pazienti non autosufficienti;
- vestire il paziente;
- barellamento dei pazienti a mezzo di carrozzina, barella e letto per il trasportarli verso altri servizi;
- preparare, lavare ed asciugare il materiale da sterilizzare;
- pulire, controllare e rifornire i carrelli e gli armadi di servizio;
- smaltire il materiale sporco usato per l’assistenza;
- spostare tra le stanze materassi, letti interi e comodini.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.