Il nuovo CCNL ha apportato alcune importanti novità nella vita degli infermieri italiani. Con il contratto del triennio 2019-2021 infatti le modifiche non sono solo prettamente semantiche.
Uno dei temi più di interesse per i neo-assunti infermieri è stato precisamente il periodo di prova. Infatti l’Articolo 40 del nuovo CCNL, tratta la tematica nello specifico.
Durata del Periodo di Prova
Nella fattispecie, il Comma 1 dell’Articolo 40, affluente al Titolo IV Capo I recita:
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
Articolo 40 – CCNL 2019-2021
a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori;
b) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) 6 mesi per il personale di elevata qualificazione
Dunque, per rispondere alla nostra iniziale domanda, un Infermiere neo-assunto dovrà affrontare 4 mesi di periodo di prova e non più gli originari 6 mesi, previsti dal precedente contratto. Viene inoltre automatico domandarsi a chi andranno gli incarichi di elevata qualificazione, gruppo previsto da contratto, ma che a tutt’oggi rimane vuoto e privo di professionisti.
Interruzioni e Sospensioni del Periodo di Prova
Il Periodo di Prova, come d’altronde previsto dal precedente contratto, viene sospeso in caso di interruzione di servizio. Dunque i 4 mesi previsti per legge dovranno essere effettivamente lavorati. Questo è quanto previsto dal comma 2 dell’Articolo preso in esame.
In caso di malattia grave oppure invalidante al dipendente è garantita la conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Superamento del Periodo di Prova
Dopo i 4 mesi previsti per contratto, qualora non ci sia recesso da nessuna delle due parti, il periodo di prova verrà considerato automaticamente superato. Infatti il Comma 6 (e 7) dell’articolo analizzato in questo pezzo, chiaramente dichiara: “Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza”.
Cessazione del Contratto durante il Periodo di Prova
Una volta che è stata superata la metà del periodo di prova (dunque dopo 2 mesi), sia il pubblico dipendente che la pubblica amministrazione potranno recedere dal contratto senza alcuna necessità di comunicare il licenziamento con dovuto preavviso. Infatti dopo il secondo mese, il recesso del contratto è immediato. Da parte della pubblica amministrazione però è dovuta una motivazione (di che natura non è specificato). Questo punto viene approfondito nel comma 5.
Esonero del Periodo di Prova
Come nel precedente contratto, anche l’attuale CCNL prevede dei casi dove il lavoratore è esonerato dal periodo di prova. Ci sono però, per la prima volta, alcune novità sui contratti a tempo determinato. Infatti il nuovo CCNL prova a chiarire le casistiche laddove è possibile considerare valido il periodo di prova superato nei contratti a tempo determinato. Nello specifico il Comma 11.a parafrasando recita:
Sono esonerati, i dipendenti con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei
quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità.
Nella sezione b del comma 11 inoltre viene confermato che: “(sono esonerati i dipendenti) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area“
I restanti casi recitano invece:
c) (sono esonerati i dipendenti) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
d) (sono esonerati i dipendenti) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.
Per maggiori informazioni leggi il CCNL di riferimento allegato a fondo articolo: