Nell’articolo precedente, abbiamo affrontato in generale il tema del Periodo di Prova per l’Infermieri di Pubblica amministrazione che opera sotto contratto CCNL 2019-2021.
Come nel precedente contratto, anche l’attuale CCNL prevede dei casi dove il lavoratore è esonerato dal periodo di prova. Ci sono però, per la prima volta, alcune novità sui contratti a tempo determinato. Infatti il nuovo CCNL prova a chiarire le casistiche laddove è possibile considerare valido il periodo di prova superato nei contratti a tempo determinato.
Nell’articolo 40, che tratta la tematica del periodo di prova, si cita l’esonero da quest’ultimo, nell’esattezza nel comma 11 e 12.
Il comma 11 recita come segue:
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
Comma 11, Articolo 40 del CCNL 2019-2022
a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.
Parafrasando quanto su scritto, i dipendenti sono esonerati dal periodo di prova nelle seguenti situazioni:
- Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nella medesima area/categoria/livello economico.
- Se hanno prestato lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato che lo hanno già superato.
- Se hanno effettuato un passaggio di profilo all’interno di un area della stessa azienda
- Se hanno effettuato progressioni tra aree con procedura selettiva interna (ad esclusione del personale di elevata qualificazione)
Il comma 12 dell’articolo preso in esame invece recita:
Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.
Comma 12, Articolo 40 del CCNL 2019-2021
Nella fattispecie, inserisce la possibilità di esonerare dal periodo di prova coloro che hanno svolto almeno 12 mesi, anche non continuativi, di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione di altro comparto.
In allegato il CCNL di riferimento.
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