La cartella clinica, unitamente ai relativi referti, rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario. Dunque, che fine fanno tutte le cartelle cliniche dei nostri pazienti dimessi o defunti?
Questo articolo si basa su una specifica richiesta di una RSA e diretta al sottoscritto. La domanda che mi si è posta è stata la seguente: “Al decesso di uno dei nostri ospiti, cosa dobbiamo fare con la cartella clinica di quest’ultimo?”
In questo articolo andremo ad analizzare questa interessante tematica.
La norma
La norma che interessa questa tematiche è il Decreto del Presidente della Repubblica n°1409 del 1963 (D.P.R. 1409/63), nello specifico l’articolo 30 del predetto decreto.
L’articolo prevede che le cartelle cliniche siano conservate illimitatamente, per almeno 40 anni in un archivio corrente e successivamente in una sezione separata di archivio istituita dalla struttura sanitaria.
Questo significa che non è possibile disfarsi di alcuna documentazione del paziente.
Inoltre, in ordine alla conservazione del documento una circolare del Ministero della Sanità (n.900 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre 1986 stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario”. Introduzione peraltro di questo articolo.
Il resto della documentazione
Dunque ad esclusione della cartella clinica e dei referti, le radiografie e la restante documentazione diagnostica, come indicato dalla circolare del Ministero, hanno invece tempo di conservazione pari a 20 anni. Limite che va inteso come minimo e solo se non in presenza di ulteriore normativa che allunghi questo limite.
Responsabilità Cartella Clinica
Secondo l’Art.10 del Codice di Deontologia Medica, il Medico è responsabile di custodire la Cartella Clinica durante la fase di degenza del paziente, così come si evince dalla lettura dell’art.7 del DPR n.128 del 1969, mentre al momento del passaggio della cartella clinica all’archivio centrale, la responsabilità si trasferisce al direttore sanitario dell’ente.
L’Infermiere invece, come da Articolo 33 del Codice Deontologico dell’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.
Circolazione della Cartella Clinica
Se invece volessimo analizzare le responsabilità, gli obblighi e le caratteristiche della circolazione della Cartella Clinica, bisogna prendere come riferimento il DPR n.128 del 1969 nello specifico l’art. 5. Quest’ultimo, identifica tra i destinatari del rilascio e della cessione di questa documentazione:
- il paziente stesso;
- la persona fornita di delega conformemente alle disposizioni di legge;
- tutti i soggetti appartenenti al servizio sanitario pubblico (visto come “obbligo da parte dell’ente ospedaliero di trasmettere copia della cartella clinica a un altro soggetto del servizio sanitario che abbia strumentalmente bisogno della cartella clinica per erogare il servizio di sua competenza”);
- il medico curante;
- gli enti previdenziali (INAIL-INPS);
- l’autorità giudiziaria;
La Legge n.675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela della privacy, si applica in modo definitivo e chiaro in quanto a trattamento dei dati sensibili, di cui la cartella clinica è la massima espressione.
Infine, il 19 maggio 2000 l’Autorità garante della privacy ha rigorosamente disciplinato i limiti da rispettare nell’accesso alla cartella clinica da parte degli sponsor di sperimentazione clinica.
In quanto invece al Codice Deontologico dell’Infermiere, il professionista si basa sull’Articolo 19 e 27 del codice citato per tutelare la riservatezza, la privacy ed il segreto professionale.
Fonti:
Omceo Messina: Link
Codice Deontologico Infermiere: Link