Sei un infermiere e qualcuno ti ha appena detto che sei obbligato a possedere una PEC? Per questo motivo ti ritrovi a cercare soluzioni online e se finito su questo sito. Ottimo, ti spiegherò in breve tutto ciò che devi sapere riguardo l’obbligo di PEC quale professionista registrato ad un ordine.
Cos’è la PEC?
La PEC è la Posta Elettronica Certificata. Le caratteristiche di questa casella e-mail sono molteplici:
- Ha valore legale equiparabile ad una raccomanda con ricevuta di ritorno.
- Garantisce l’identità del soggetto utilizzatore.
- Garantisce avvenuta consegna e spedizione
Cos’è il Domicilio Digitale
Il Domicilio Digitale è per l’appunto la registrazione della PEC, di un professionista o di una azienda, nell’apposito registro INI-PEC. Ricordiamo che una volta su questo registro, ogni comunicazione della pubblica amministrazione potrà essere inoltrata automaticamente all’indirizzo PEC personale. Questo include anche sanzioni amministrative di vario genere. Diviene dunque obbligatorio controllare la propria casella PEC, con una certa assiduità.
La Normativa
Il comma 7 dell’art.16 della Legge 2/2009 , di conversione del D.L. 185/2008, sancisce infatti che ogni professionista ha l’obbligo di comunicare della propria PEC all’Ordine di appartenenza.
Dunque se ancora non possiedi una PEC, dopo più di dieci anni di obbligo, è il momento di possederne una.
Sebbene molti abbiano accusato i propri Ordini di essere organi di mera burocrazia, fautori di richieste onerose per gli iscritti, la realtà è ben diversa.
I continui solleciti degli Ordini di adempiere alla legge provengono da un obbligo, che se non atteso, porterebbe al commissariamento e allo scioglimento dell’Ordine stesso.
Nella fattispecie si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 6-bis del D.Lgs 82/2005 e loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del Decreto 19 Marzo 2013.
Inoltre a seguire, per liberi professionisti ed aziende diviene obbligatoria la PEC, dopo la conversione del decreto legge n. 179/2012, che si affianca a quanto previsto nella legge n. 2/2009 precedentemente citata.
L’obbligo, nonostante tutto, rimane disatteso per quasi quindici anni, fino alla pubblicazione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Le Sanzioni
Questa norma, introduce la possibilità da parte dell’Ordine di appartenenza di procedere dapprima a diffida nei confronti del professionista inadempiente. Successivamente è possibile procedere alla sospensione temporanea dall’albo.
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Come chiarito nell’articolo, la sospensione è temporanea. Dopo trenta giorni dalla diffida, è possibile sospendere l’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.
Le Soluzioni
Ora che avete scoperto che non avete ottemperato ai vostri obblighi vi domandate dove generare una PEC. Molti Ordini (ma non tutti), hanno attivato per i propri iscritti il servizio di caselle PEC gratuite. Dunque prima di procedere all’acquisto di una PEC personale, è consigliabile controllare se il proprio Ordine offre questa soluzione.
Qualora non fosse incluso, esistono vari aziende che offrono questo servizio.
Non troviamo corretto pubblicizzare l’uno o l’altro servizio, dunque lasciamo a voi la ricerca del servizio a voi più conveniente.
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