Introduzione
La professione Infermieristica in Italia, nel corso degli ultimi anni, ha subito una rapida evoluzione. L’Infermiere Italiano, si avvicina sempre di più alla figura infermieristica anglo-sassone, che finora, risulta la più avanzata nel mondo.
Quando parliamo di Responsabilità, spesso ci si addentra in una complessa realtà giuridica e disciplinare, che può comportare qualche dubbio.
Le responsabilità per gli infermieri sono le seguenti:
- RESPONSABILITÀ PENALE;
- RESPONSABILITÀ CIVILE;
- RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE / ORDINISTICO-DISCIPLINARE.
Responsabilità Penale
Si parla di Responsabilità Penale, quanto si esegue o si omette un azione che viola il Codice Penale, costituendo di conseguenza, un Reato.
Quando parliamo di responsabilità Penale, bisogna assolutamente ricordare, che la responsabilità di questo tipo è SEMPRE personale, e dunque non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere all’illecito Penale. Come definito da Treccani:
[…]Solo se il reato è effettivamente opera dell’agente, è possibile, infatti, muovere a quest’ultimo un rimprovero efficace per averlo posto in essere. Sottesa a tale principio è la convinzione che, salvo casi eccezionali, l’uomo abbia sempre la signoria sulle proprie scelte e sui propri impulsi e che quindi può decidere in modo autonomo come determinare la propria volontà e soprattutto quali condotte porre in essere. Ne consegue, inoltre, che sempre per l’orientamento costituzionale sopra citato, nel nostro ordinamento giuridico è esclusa l’imputazione di un reato a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero la possibilità di attribuire a un soggetto un illecito penale esclusivamente sulla base del rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento offensivo conseguente.
Treccani – Responsabilità Penale
L’Articolo 27 della Costituzione recita:
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Articolo 27 – Costituzione della Repubblica Italiana
Quando si parla di un reato, il Giudice prenderà in considerazione differenti elementi, nella fattispecie quelli Oggettivi e Soggettivi.
Gli Elementi Oggettivi sono tutti quegli elementi necessari per comprendere l’evento e i nessi casuali:
- Condotta: Il comportamento può essere commissivo, quando si ha attivamente eseguito un’azione che ha causato una conseguenza. Si parla invece di omissione, quando, passivamente, il nostro “non agire” ha causato una conseguenza ad un nostro paziente.
- Evento: La Conseguenza che ne scaturisce dal nostro comportamento, che sia commissivo o omissivo.
- Nesso Casuale: Il Collegamento che c’è tra la nostra azione (attiva o passiva) e l’evento conseguente che ne deriva.
L’Articolo 40. del Codice Penale Recita:
(Rapporto di causalita’) Nessuno puo’ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e’ conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art.40 Codice Penale
Gli Elementi Soggettivi invece nella fattispecie sono di varia natura:
- Dolosi
- Preterintenzionali
- Colposi
come recita l’articolo 43 del Codice Penale:
“e’ doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che e’ il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, e’ dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
e’ preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu’ grave di quello voluto dall’agente;
e’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non e’ voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. “
Articolo 43 Codice Penale
In breve: è doloso quando esiste l’intenzione di eseguire un azione, o un omissione, e causarne una conseguenza; è preterintenzionale quando, l’azione o l’omissione, genera un evento dannoso più grave di quanto voluto dall’agente; è Colposo quando l’evento, non è voluto dall’agente sebbene prevedibile perchè causato da negligenza, imprudenza o imperizia.
Entrando nel merito degli eventi Colposi si parla di:
- Negligenza, quando a causa di una propria superficialità e disattenzione si arreca un danno ad un dei nostri pazienti
- Imprudenza è definibile quando, senza attenersi alle regole di prudenza comune, quali Linee Guida etc, si esegue una procedura tale da arrecare un danno possibilmente evitabile.
- Imperizia invece è attribuibile ad un danno causato da un soggetto che ha eseguito una data azione, senza essere in possesso delle competenze necessarie.
Responsabilità Civile
Questo tipo di responsabilità è divisibile in Responsabilità Contrattuale e Extracontrattuale.
Inoltre è da considerare il grado di Diligenza del professionista infermiere, che come descritto dall’articolo 1176 del Codice Civile è definito nel seguente modo:
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia(1).
Art.1176 C.C.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236](2).
La Responsabilità come suddetto inoltre è divisa in Contrattuale ed Extracontrattuale:
- Contrattuale: Tale responsabilità di configura all’interno di un contratto in essere tra due soggetti. Il professionista dovrà dimostrare che il ritardo o il danno causato, è avvenuto per cause a lui non imputabili come recita l’articolo 1218 del Codice Civile: “Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova(3) che l’inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” . Il Termine di prescrizione è di 10 anni e l’onere della prova è del professionista.
- Extracontrattuale: Questa responsabilità si configura sempre, in qualsiasi soggetto che abbia ricevuto il danno. L’articolo del Codice Civile di riferimento è il 2043 che recita: “Qualunque fatto(3) doloso o colposo(4), che cagiona(5) ad altri un danno ingiusto(6), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058](7)“. La prescrizione è a 5 anni e l’onere della prova è del paziente.
Ricordiamo a tutti gli infermieri che è obbligatorio possedere una assicurazione professionale di Colpa Grave.
Quando parliamo di Colpa Lieve e Colpa Grave, bisogna ricordare che il nostro ordinamento ne identifica due tipologie:
- Colpa lieve, si denota quando non viene usata la diligenza e la prudenza dell’uomo medio. Si considera per lo più come un errore scusabile.
- Colpa grave che si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare il grado minimo di diligenza che tutti osservano e avrebbero osservato.
Responsabilità Disciplinare e Ordinistico-Disciplinare
Infine, parliamo brevemente della Responsabilità Disciplinare e di quella Ordinistico-Disciplinare
La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore, pubblico o privato, che non osserva obblighi contrattualmente assunti, fissati nel contratto collettivo nazionale e recepiti nel contratto individuale. Tale responsabilità comporta l’applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza preavviso).
La violazione di un regolamento che disciplina l’Ordine professionale, rientra nella Responsabilità Ordinistico-Disciplinare, si può arrivare fino alla radiazione dall’Albo.
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FONTI:
https://www.brocardi.it/dizionario/1489.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art1176.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/art1218.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html
http://www.opicuneo.org/attachments/responsabilitacodice1.pdf