Il periodo di prova che tutti i nuovi assunti professionisti infermieri devono affrontare, è talvolta motivo di preoccupazione per i giovani aspiranti infermieri, appena arrivati in reparto. Questa preoccupazione, che quasi nella totalità dei casi, è del tutto irrazionale rimane comunque giustificabile, soprattutto quando parliamo di gestione delle risorse umane.
In questo articolo, faremo chiarezza su questo punto particolare dell’attuale (ma in aggiornamento prossimo) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Sanità.
Durata del Periodo di Prova
Il Periodo di Prova per l’Infermiere che inizia a lavorare in Sanità Pubblica con contratto a Tempo Indeterminato, è di 6 Mesi come determinato dall’Articolo 25, comma 1 del CCNL 2016-2018 che nella fattispecie recita:
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
CCNL Sanità 2016-2018, Articolo 25, Comma 1
a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;
b. 6 mesi per le restanti categorie.
Per l’Infermiere che inizia a lavorare in Sanità Pubblica con contratto a Tempo Determinato, il periodo di prova può arrivare fino a 2 settimane, per contratti fino a 6 mesi. Si applica invece un periodo di prova fino a 4 settimane per i contratti che superano i 6 mesi. Si ricorda che per legge, non è possibile essere assunti a tempo determinato per più di 36 mesi, e allo scadere del contratto non si può essere assunti a tempo indeterminato (se non tramite procedura concorsuale, o eventuali stabilizzazioni).
Assenze durante il Periodo di Prova
Il periodo di prova, deve essere svolto nella totalità nel servizio effettivamente prestato. Questo significa, che eventuali ferie, giorni di malattia o permessi, non verranno contati all’interno del periodo di prova, ed automaticamente il giorno ultimo verrà rimandato per il numero di giorni non lavorati. La conservazione del posto, ha un limite massimo di 6 mesi, decorsi quest’ultimi, il contratto è automaticamente risolto.
Nella fattispecie, il comma 2 e 3 recitano:
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 44.
CCNL Sanità 2016-2018, Articolo 25 Comma 2 -3
Decorso del periodo di prova
Decorso il periodo di prova, lo stesso non può essere rinnovato oppure prorogato. Questo significa che al decorrere del periodo di prova, senza che una delle due parti abbia risolto il contratto, il dipendente verrà automaticamente confermato e l’anzianità di servizio verrà riconosciuta dal primo giorno lavorativo effettivo. Come da comma 6 e 7 dell’Articolo 25:
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
CCNL Sanità 2016-2018, Articolo 25, Comma 6-7
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Esonero del periodo di prova
Si è esonerati dal periodo di prova, se si proviene da altra pubblica amministrazione, laddove sia stato già superato per lo stesso ruolo professionale. Inoltre, può essere esonerato il dipendente che ha già svolto lavoro subordinato, anche a tempo determinato, per lo stesso ruolo, nella stessa o altra azienda sanitaria. Analizzando il comma 12, possiamo senza dubbio dire che chiunque abbia superato il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica nel medesimo ruolo, è automaticamente esonerato dal ripeterlo. Nel comma 13 invece si introduce la possibilità di esonero del periodo di prova, ai dipendenti anche con contratto a tempo determinato provenienti dalla stessa o da altra pubblica amministrazione (ciò significa che l’esonero è a discrezione della PA di riferimento previa richiesta del dipendente). A seguire i due punti del contratto:
12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.
CCNL Sanità 2016-2018, Articolo 25, Comma 12-13
13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche.
Recesso del contratto durante il periodo di prova
Decorsi i primi tre mesi del periodo di prova, il dipendente o Pubblica Amministrazione, può recedere dal rapporto, in qualsiasi momento, senza preavviso o indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso è effettivo dal momento della comunicazione. Il recesso da parte della PA deve essere sempre motivato. A seguito del recesso, il dipendente ha diritto allo stipendio, alla tredicesima e alle indennità maturate fino al giorno ultimo di contratto.
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.
CCNL Sanità 2016-2018, Articolo 25, Comma 5
Si conclude il presente articolo, in attesa dell’approvazione e pubblicazione del prossimo contratto nazionale che, secondo alcune fonti, potrebbe essere operative a fine di questo anno. Di conseguenza il presente articolo è valido fino a pubblicazione del CCNL 2019-2021.
Per ulteriori dubbi potete consultare il CCNL 2016-2018 al seguente link: