
Testamento biologico
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche (in generale)
- singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Quale la novità?
Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art. 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.
Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia
- maggiorenne
- capace di intendere e di volere.
In che forma si possono manifestare le DAT?
- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
E se il paziente non è in condizioni di firmare?
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può, inoltre, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, in qualunque momento
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Dove viene pubblicizzata la DAT?
- In un registro comunale (ove già istituito)
- In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Quindi manca una Banca dati a livello nazionale?
La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. La legge di Bilancio per il 2108 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale. Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.
Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
Come fare Testamento Biologico?
Le DAT possono essere redatte in forme diverse, ecco alcuni suggerimenti:
1. puoi scrivere un testo di tuo pugno;
2. Se hai bisogno del modulo precompilato puoi trovarlo online sul sito dell’Associazione Coscioni
3. puoi modificare il nostro modulo secondo le tue necessità ed esigenze
Se le condizioni fisiche non ti permettono di usare le precedenti forme, puoi esprimere le tue volontà e “fare biotestamento” attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. (art. 4, comma 7, legge n. 219/2017)
Potrai rinnovare, modificare o revocare le tue DAT espresse nel biotestamento in ogni momento.
Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
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Fiduciario: perchè nominarne uno?
La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina.
L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario dovrà possedere una copia del tuo biotestamento.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Il fiduciario avrà quindi il potere di attualizzare le disposizioni che avrai indicato.
Nei casi in cui le tue DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla tua condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle tue condizioni di vita, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattenderle. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la decisione è rimessa alla magistratura.
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Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico?
Dopo aver compilato il tuo biotestamento hai a disposizione due opzioni:
1. puoi consegnare personalmente il tuo testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza. L’ufficiale di stato civile, verificate la tua identità e residenza, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate;
2. puoi trasformare il tuo testamento biologico in “atto pubblico”, rivolgendoti a un notaio.
Fonti:
https://www.notariato.it/it/famiglia/testamento-biologico