I ricoveri in Barella sono divenuti ormai la norma per alcune unità di Degenza e in special modo per i Pronto Soccorso.
Questa pratica aumenta all’aumentare della grandezza del nosocomio e nella posizione geografica dell’ospedale: più a Sud si va, più è probabile ritrovarsi su una barella in un corridoio.
Non è raro sentire notizie di ricoveri in barella prolungati, anche per diverse ore (fa scalpore la notizia delle 26 ore di ricovero in PS di una donna anziana a Pontedera) che spesso hanno portato a esiti fatali o molto gravi.
Ma è legale il ricovero in barella?
Dal punto di vista giuridico è sicuramente ILLEGALE. In situazioni però, del tutto eccezionali e per poter sopperire a delle forti richieste di allettamento può essere consentito solo per BREVI periodi.
Dal punto di vista giuridico si viene meno ad alcune norme, tra le quali:
– il rispetto della normativa sulla privacy, assente in corridoio;
– il rispetto della normativa sulla sicurezza, in quanto la barella non può essere considerato un idoneo appoggio per le manovre assistenziali anche elementari;
– il rispetto degli standard minimi di dotazione dell’unità di ricovero, campanello, luce, presa di corrente;
– il rispetto della normativa sulle dotazioni di personale, legge Donat-Cattin;
– il rispetto della normativa antincendio, basata sulle dotazioni standard di unità di ricovero.
– possibilità di errori terapeutici e di propagazione di alcune infezioni.
Dal punto di vista Deontologico invece, l’infermiere viene meno ai seguenti articoli:
Articolo 3
La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura dellapersona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
Articolo 6
L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.
Articolo 10
L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili.
Articolo 17
L’infermiere, nell’agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
Articolo 26
L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
Articolo 29
L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.
Articolo 33
L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all’autorità competente.
Articolo 47
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
Articolo 48
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale
Conclusioni
Si conclude affermando che tale pratica è in contrasto con molte norme, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista deontologico. In caso di cadute accidentali, morte, o malori, l’infermiere è l’unico responsabile.
Per una propria tutela legale e per tutelare il paziente, cosa deve fare l’Infermiere se si dovesse trovare in queste circostanze?
La sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 parla chiaro: laddove il soggetto portatore di responsabilità non abbia la facoltà o possibilità di intervenire direttamente per la risoluzione del problema, ha l’obbligo di darne comunicazione ai superiori o direttamente all’azienda, pena la piena colpevolezza anche per eventi verso i quali non ha responsabilità diretta
Dunque solo una denuncia scritta e protocollata che dimostri la propria opposizione e la propria incapacità a risolvere la problematica creata da questa pratica può porre il personale infermieristico al riparo da eventuali conseguenza giuridiche.
Se ne volete sapere di più, consiglio il sito internet del AILF raggiungibile a questo LINK
Fonte: AILF- Ricoveri in barella: malasanità legalizzata