A tutti i lettori,
voglio esprimere i miei ringraziamenti per aver contribuito con commenti e contributi che hanno aiutato ad alimentare il dialogo e il confronto. L’articolo originario, datato Gennaio 2015 con riadattamento in Aprile 2020, ha continuato nel corso di questo quinquennio, ad attrarre molti infermieri alla ricerca di una chiarificazione riguardo le controversie venutesi a creare nel corso di questa evoluzione professionale e formativa.
Per questo motivo, abbiamo deciso di rimodulare l’articolo, provando nuovamente, a rispondere ad una richiesta che si è rivelata più complessa di quanto potesse sembrare inizialmente.
In visione di questo, alcuni commenti che troverete nell’articolo, potrebbero essere datati e riferirsi a una versione precedente del presente articolo.
Originariamente, abbiamo citato, come una delle fonti di questo articolo, un post creato dall’Associazione Infermieri Legali e Forensi, che citammo e ringraziammo e che tuttora ringraziamo per il loro ottimo lavoro.
Hey! Se vuoi vedere un video che riassume tutte le norme di interesse infermieristico, collegati qui!
IL TITOLO DI DOTTORE IN INFERMIERISTICA…
Passando alla stesura dell’articolo e nel merito del problema:
- Il DM 22 Ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, recita:
Art. 13, “Disposizioni transitorie e finali”, Comma 7
“A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.“
La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Per questo motivo, gli Infermieri, che hanno conseguito una laurea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sopracitato, possono (o dovrebbero) fregiarsi del titolo di Dottore in Infermieristica.
Ovviamente, a causa dei malintesi, che si potrebberp creare in ambiente lavorativo, e che potrebbe portare l’utente ad identificare erroneamente il Dottore in Infermieristica come Dottore in Medicina, è importante sottolineare la differenza, evitando scorretti e pericolosi fraintendimenti.
Come specificato nell’introduzione di questo articolo, sembra essere divenuta materia di forte interesse e dibattimento, tanto da aver creato due scuole di pensiero: Quella che richiedono il riconoscimento dei titoli a tutti i costi, e quella che utilizza il titolo in modo moderato e laddove necessario e per motivi istituzionali.
Tornando però al dibattimento principale, è importante ricordare che l’utilizzo del titolo di Dottore è stato regolamentato dal:
- Regio Decreto 4 Giugno 1938, n. 1269 (ancora in vigore), che all’art. 48 recita:
“Il titolo di dottore spetta a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi solo”.
Questo significa che il titolo è strettamente legato al possesso di una laurea, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua natura;
Esattamente per queste ragioni, un Laureato (dunque in possesso di una Laurea di qualsivoglia natura e riconosciuta dal sistema di Istruzione Nazionale) e indipendentemente dalla propria posizione lavorativa, può fregiarsi, del titolo di “Dottore”. I non laureati, che invece si fregiano del titolo o lasciano per inteso il possesso dello stesso, infrangono l’articolo 498 del Codice Penale “Usurpazione di titoli o di onori“.
Semplificando il concetto, con un semplice esempio, riferito alla situazione infermieristica, è possibile avere due casi:
- Infermiere Sign. Mario Rossi (Senza Laurea)
- Infermiere Dott. Mario Rossi (Con Laurea)
Alcuni, hanno persino affermato, che il titolo di Dottore è da attribuire, solo e soltanto, ai Laureati in Laurea Magistrale. Come precedentemente spiegato, questa affermazione è inesatta.
LA QUESTIONE DEGLI INFERMIERI DIPLOMATI…
Passiamo all’aspetto che ha generato più discussioni e diatribe: gli Infermieri Diplomati. Dopo l’uscita dell’articolo nel 2015, il presente chiarimento ha generato molti malcontenti, e ognuno ha portato in questo post il proprio contributo, come si farebbe di fronte ad un giudice. Abbiamo più di una volta richiesto chiarimenti agli organi di competenza che ci hanno confermato quanto scritto.
Nella fattispecie, la norma sull’equipollenze introdotte dalla:
- Legge Gelmini del 2010 n 240, comma 1 e 2 del 17° articolo.
Art. 17. (Equipollenze)
- I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Sul sito (EX)Ipasvi Gorizia avevamo trovato una nota, dell’allora Presidente ENPAPI Mario Schiavon, noto successivamente alla cronaca per altri fatti che lo hanno visto protagonista, che nello specifico recitava:
“Oltre all’equipollenza stabilita dal Ministero della Salute nel 2000, riguardante le Scuole Regionali e le Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali SDAF (di durata biennale o triennale), ai Diplomi Universitari, con la recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240 art. 17, commi 1 e 2, sia i Diplomi rilasciati dalle Scuole Dirette A Fini Speciali che i Diplomi Universitari, ma solo se a durata triennale, sono stati riconosciuti EQUIPOLLENTI anche alla Laurea, con diritto alla qualifica accademica di “dottore”.”
Questa nota, mi ha spinto ad interrogare nuovamente gli Ordini, riguardo questa nota, ma le risposte sono rimaste identiche ed in linea con quanto affermato nell’articolo e con quanto segnalato da molti utenti, nel presente articolo che ringraziamo.
I titoli acquisiti, secondo gli ordinamenti pregressi (Scuola Regionale o Diploma Universitario), sono equipollenti all’attuale diploma di Laurea ai fini dell’esercizio professionale e all’accesso alla formazione post-base.
Anche in questo caso, bisogna segnalare che alcuni mesi fa, è stata diramata una nota dalla Federazione che sottolineava l’importanza, da parte delle Università di richiedere, come requisito all’accesso dell formazione Post-Base, anche il possesso della maturità superiore. In parole povere, non è possibile eseguire Master Universitari o Lauree Magistrali, se non in possesso di Maturità di Scuola Superiore.
L’equipollenza al titolo accademico di dottore (ex L. 240/2010, art. 17) spetta soltanto a chi è in possesso di diploma universitari previsto dalla L. 341/1990. La fattispecie di equipollenza relativa alle Scuole dirette a fini speciali non è applicabile agli infermieri Dunque, chi è in possesso di diploma di infermiere professionale acquisito nelle scuole regionali secondo i contenuti e i criteri previsti dal Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 non può essere riconosciuto il titolo accademico di Dottore.
In data odierna, 15/04/2020, ho nuovamente interrogato il mio Ordine di appartenenza, per conoscere eventuali sviluppi a riguardo, la situazione, per quanto so bene non sarà apprezzata da molti e genererà nuove diatribe, rimane identica.
Sarà comunque mia premura, aggiornare il presente articolo, con allegati validi per la conferma di tali affermazioni.
Aggiornato in data 15/04/2020
perchè dite che chi ha solo il diploma regionale, riconosciuto equipollente non può utilizzare il titolo di dottore?
Gli infermieri in possesso di diploma e di maturità hanno accesso alla formazione post laurea, master di primo livello. Il titolo di dottore possono usarlo? Non hanno la laurea, ma un titolo equipollente e un titolo di formazione post base.
Ci sono addirittura università on line che fanno accedere infermieri senza maurità ai master di primo livello, perchè in effetti la legge riconosce il vecchio titolo equipollente e quindi valido per l’accesso al master!
Saluti
Paola Obbia
Ehmmm scusate credo sia il caso di fare ulteriore chiarezza….
Il titolo di dottore spetta solo a chi è in possesso di una laurea. Punto.
la legge Gelmini non c’entra nulla con questo discorso.
L’equipollenza è a fini lavorativi (cioè si può continuare a lavorare anche solo con il diploma regionale) ed ai fini della formazione post base. L’equipollenza NON regala titoli accademici di nessun genere.
Per quanto riguarda le università che accettavano studenti senza titolo di scuola superiore come studenti di master, hanno dovuto smettere a seguito di una circolare ministeriale molto chiara in merito.
Kim
sig Kim, magari la cosa non le sara’ gradita ma il decreto Gelmini parla chiaro il titolo accademico di “dottore” spetta a tutti i possessori dei titoli equipollenti.
Beh di fatto se un diplomato che non ha visto l univerdita nemmeno da lontano, puo accedere a un master universitario, quslcuno regala titoli accademici. O sbaglio?
Qui trovate un riassunto di cosa abbia fatto la legge Gelmini http://www.universita.it/equipollenza-laurea/
Kim
Questa frase pubblicata nell’articolo e quindi sbagliata, “Un diplomato infermiere, dunque, ha comunque diritto al titolo di dottore.”
NON È ASSOLUTAMENTE VERO CHE UN INFERMIERE CON IL SOLO DIPLOMA REGIONALE POSSA USARE IL TITOLO DI DOTTORE.
In base invece al decreto interministeriale 11 novembre 2011 che potete trovare qui http://www.cipur.it/Varie/…/decreto11nov11.pdf possono usare il titolo di dottore coloro che sono in possesso del diploma universitario in infermierstica. Nel pdf trovate anche le tabelle precise.
Kim
Ciao Kim, grazie della risposta. Rimando alla comunicazione di Schiavon:
http://www.ipasvigorizia.it/allegati/allegatiComunicazione/EQUIPOLLENZA_NOTA.pdf
Non sono d’accordo. Il ciclo universitario 3+2 permette la dicitura di dottore altrimente si è dottore equipollente che suona leggermente risibile.
Per quanto riguarda i master on line si apre uno scenario apocalittico perchè l’interesse principale è di far cassa mentre poteva essere un’occasione per chi ha difficoltà nella frequenza alle lezioni. Se non sei diplomato il titolo conseguito non è valido ed è facilmente impugnabile se casomai si riuscisse a spendere.
Non sono daccordo. Equipollenza nel senso di lavoro inteso come infermiere diplomato è uguale a infermiere laureato come cosice dentologico, figura professionale ecc ma non a livello accademico! Altrimenti la legge avrebbe un controsenso, mi spiego: se la normativa attuale nazionale dice è Dottore chiunque possegga una laurea… E quindi ha anche un diploma…Chi avrebbe un diploma Universitario o altri titoli equipollenti e si lo stesso infermiere ma ceramente non ha magari il diploma di maturità o anche la laurea… Quindi come possiamo definirlo Dottore anch’egli? Articolo errato mi spiace.
Equipollenza significa che i diplomi hanno la stessa validità per l’accesso ai concorsi, Cosa ben diverso è il termine Equivalente.
Il Legislatore non a caso ha utilizzato il termine equipollente ( e specifica “dove” ai fini ecc. ecc….” e NON Equivalente.
rimando un link interessante:
http://www.compubblica.it/index.html?idnews=2006
In termini giuridici il concetto di equipollenza e’ superiore a quello di equivalenza. L’equipollenza di un titolo infatti viene sancita da uno specifico provvedimento legislativo che ne determina lo status .Molti titoli equivalenti infatti a differenza di quelli equipollenti non consentono l’accesso ad alcuni percorsi formativi.
mah , io ho quasi 60 anni ed esercito dal 1978 , primo corso regionale Diploma Infermiere Professionale di durata triennale . L’ho conseguito dopo la Maturità Scientifica . Sin dal 2000 è stata chiara l’equipollenza al DU ai fini di esercizio professionale e formazione post base ( purché in possesso soggettivo anche del prerequisito di maturità quinquennale indispensabile da sempre per ogni accesso universitario) . Nonostante ciò assistemmo ad una ridicolo florilegio di inviti a convalidare il titolo professionale posseduto tramite vari esami integrativi e fantasiose procedure allo scopo di renderlo “proprio uguale” al DU. al punto che si è dovuto aspettare il 2012 perchè fosse ribadito nel “Gelmini ” che no non avevamo bisogno di fare niente . Ma va ? eppure era scritto in italiano corrente . Poi si iniziato l’appassionante “dibattito” del finalmente tutti dottori . E perché mai sarà così esiziale per la qualità della professione o del singolo professionista? Sempre la Gelmini , o meglio i tecnici hanno si esteso l’equipollenza anche con possibilità di usare il titolo di dottore ai frequentanti il DU e le scuole dirette a fini speciali , perché per queste e solo per queste sin da allora il prerequisito era il possesso di maturità quinquennale. Per avere una laurea , da sempre devi prima avere una maturità . Noi siamo il paese delle sanatorie ma le virgole nei commi delle leggi sono fondamentali. Così come la giurisprudenza. Sono molto contenta che da anni si vada all’università , da maggiorenni e diplomati quinquennali e ci si laurei dottori in infermieristica . Ma io continuerò a non usare un titolo che non ho conseguito ai sensi delle vigenti norme , per rispetto di chi l’ha conseguito , della sostanza della professione che esercito e perché non mi risulta affatto che sia questo lo spartiacque fra i colleghi ai quali affiderei la mia vita e quelli che radierei . Infermiere è un onore. La parola giusta per definire la professione. Buone cose a tutti
Giusto,la professione infermieristica e’un arte.
Buongiorno, in data 9 giugno 2015 ore 12.55 ho inviato una mail di chiarimenti al vostro sito ‘direzione@infermieri-italia.it’, per cortesia, vorrei avere una risposta/parere legale da girare al mio collegio. Il collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza smentisce l’utilizzo del titolo accademico di dottore anche per i diplomati……Risponde che la legge 240 del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2 e qualsiasi altro…. è solo frutto di una sbagliata interpretazaione.
Ciao Giuseppe. Stiamo valutando nuovamente la questione. Il frutto della cattiva interpretazione sembra essere un problema di non pochi collegi. Le risponderò subito alla sua mail. a presto!
Buongiorno,
intanto vi ringrazio di aver risposto, ma considero comunque forviante le spiegazioni che avete riportato e a mio parere la questione rimane tutt’altro che chiusa.
Ritengo inattendibili delle dichiarazioni cui non seguono nulla di scritto e che in ogni modo comprovi queste famose “sbagliate interpretazioni”.
Non è possibile accettare un si dice, ho chiesto, mi hanno detto che esiste una circolare del Ministero che scrive a un collega……, le circolari anche del Ministero che rettificano una legge dello stato sono pubbliche e non private.
Non è possibile accettare un abbiamo chiesto al Presidente in carica del collegio IPASVI Nazionale dr.ssa Mangiacavalli , la quale risponde confermo: “il titolo accademico di dottore spetta sono ai Laureati dal 2004”.
A mio parere quello che si sostiene, essendo e rappresentando il Collegio IPASVI Nazionale un’istituzione, e se posto come l’interrogazione richiesta, certamente rilevante e importante, deve essere espresso e specificato anch’esso come atto pubblico e non verbalmente.
Non è ammissibile:
– sconfessare una legge dello stato che è la n 240 del 2010 art. 17 com. 1,2 operativa a tutti gli effetti;
– sconfessare una dichiarazione ancora agli atti del Collegio Provinciale IPASVI di Gorizia;
– sconfessare il Presidente dell’ ENPAPI dott. Schiavone, ancora in carica.
Vi riporto l’indirizzo del Consiglio Universitario Nazionale, agganciato nel Link con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riporta la nostra famosa Legge 240, i decreti attuativi ecc. riportando sempre il nostro famoso art. 17 com. 1 e 2 che anch’io riporto con le testuali e inequivocabili affermazioni:
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11
________________________________________
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.
Sito Ufficiale del CUN
Consiglio Universitario Nazionale
https://www.cun.it/documentazione/provvedimenti-di-attuazione/
Comunque, termino informandovi che ho dato mandato a un gruppo di avvocati associati di verificare il tutto, vedremo dov’è questa circolare del Ministero della Salute e come andrà a finire.
La questione è ancora più aperta di prima.
Ringrazio nuovamente e porgo a voi i miei più cordiali saluti.
Grazie.
Cordiali saluti.
Vento Giuseppe Fabio
Salve Signor Vento, alla stesura dell’articolo abbiamo avuto, come le ben sa, lo stesso “problema”. Il decreto da lei citato, riportata anche nell’articolo ci ha lasciato perplessi. Sottolineiamo che non esiste una circolare, ma una risposta ad una domanda posta da un professionista, e che dunque, per privacy, non ci è stato mostrato nient’altro che il testo. Inoltre noi stessi siamo in attesa di una comunicazione ufficiale della Federazione. Qualora avesse ulteriori sviluppi confidiamo nella sua partecipazione. A presto!
Bella ed esauriente disquisizione CHE CONDIVIDO…. “SPETTA,COMUNQUE, IL TITOLO DI DOTTORE” !!!
E l art 13 dov è scusa
Un infermiere professionale che ha fatto una scuola ai fini speciali che sia durata 2 o 3 anni puo entrare a un master universitario si o No?
SI’ SE POSSIEDE IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE ,
E’ QUELLA LA CONDICIO SINE QUA NON !
dunque chi ha un DU e che si è diplomato nel 2001 può fregiarsi del titolo di dottore o no?
grazie
A presto!
L’unica interpretazione corretta, che puo’ anche non piacere, è quella della legge Gelmini, che mi sembra di semplice interpretazione. Poi “Presidenti intercettati”….. “informative anononime” direi che sono abbastanza ridicole. La legge è pubblicata in Gazzetta? Si. Quindi è legge dello stato. Punto
Riporto la risposta di un avvocato sullo stesso quesito posto da un Educatore Professionale che aveva ottenuto il diploma da una scuola regionale nel 1992 e poneva il quesito sulla possibilità di usare il titolo di dottore.
“Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.
Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.
Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.
La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.”
Salve a tutti, ho posto il quesito ad uno studio legale della mia zona, i quali dichiarano senza ombra di dubbio che tutti i titoli equipollenti, naturalmente in presenza di una maturità, possono utilizzare il titolo di dottore.
Ho letto attentamente tutte le varie discussioni. E’ bello essere chiamati “DOTTORI” , ma è ancora piu’ gratificante ricevere i compimenti, da parte dei pazienti, quando si esercita il nostro mestiere con qualita’.
Forse la domanda che ci dovremmo porre è la seguente: i Dottori in infermieristica sono preparati come i loro colleghi che qualche anno fa’ facevano il corso regionale? Ho i miei dubbi!!
Gent.mi colleghi
quello che vi riporto a seguire è la sola realtà dei fatti che è quella legislativa.
Ho sentito e anche pagato diversi avvocati su tutto lo stivale e tutti hanno convenuto sulla legittimità che un Infermiere Diplomato Regionale o DU (Diploma Universitario) può fregiarsi del titolo accademico di Dottore in Infermieristica.
E’ il legislatore che lo ha deciso con la riforma Gelmini Anno 2010 Legge 240 art.17 comma 1 e 2 e questa legge non riguarda solo gli Infermieri Diplomati come categoria ma tutte le professioni sanitarie di allora.
Segue:
Ultimo PARERE LEGALE
Equipollenza del titolo accademico dell’infermiere professionale con diploma delle scuole professionali
Buongiorno, sono un Infermiere Professionale con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni ’90. Sono a chiedere se per noi “vecchi” infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2. Faccio inoltre presente di essere in possesso di maturità tecnica quinquennale. Cordiali saluti
RISPOSTA
La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il tuo titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. Un’equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” ! A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.
Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)
. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.
Confermo quello che hai scritto e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
• LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
• DM 27/07/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Gent.mi colleghi
quello che vi riporto a seguire è la sola realtà dei fatti che è quella legislativa.
Ho sentito e anche pagato diversi avvocati su tutto lo stivale e tutti hanno convenuto sulla legittimità che un Infermiere Diplomato Regionale o DU (Diploma Universitario) può fregiarsi del titolo accademico di Dottore in Infermieristica.
E’ il legislatore che lo ha deciso con la riforma Gelmini Anno 2010 Legge 240 art.17 comma 1 e 2 e questa legge non riguarda solo gli Infermieri Diplomati come categoria ma tutte le professioni sanitarie di allora.
Segue:
Ultimo PARERE LEGALE
Equipollenza del titolo accademico dell’infermiere professionale con diploma delle scuole professionali
Buongiorno, sono un Infermiere Professionale con diploma conseguito presso le scuole per infermieri professionali negli anni ’90. Sono a chiedere se per noi “vecchi” infermieri è legittimo il titolo di dottore, in virtù del D. M. 27/07/2000 e della più recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010 art. 17 comma 1 e 2. Faccio inoltre presente di essere in possesso di maturità tecnica quinquennale. Cordiali saluti
RISPOSTA
La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il tuo titolo di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”. Un’equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” ! A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.
Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)
. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.
Confermo quello che hai scritto e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
• LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
• DM 27/07/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
La ringraziamo del suo contributo. Siamo d’accordo con lei e aggiorneremo l’articolo. È in grado di fornire la documentazione suddetta, con l’obiettivo di creare un articolo esclusivo alla categoria dei diplomati dalle scuole dirette? A presto.
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Gentile Mirco, ho letto con interesse tutti i contributi che sono stati espressi ed è veramente difficile capire quale sia la verità. E’ indubbio che il diploma di Infermiere professionale non era rilasciato da una scuola diretta a fini speciali, è però altrettanto vero che il suddetto diploma è stato dichiarato equipollente ai diploma universitari previsti dalla L. 341/1990, molto prima della Legge Gelmini, e come molti legali evidenziano questo lo rende uguale al diploma universitario “(… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma…)”. Ci troviamo comunque di fronte ad una classica “Italianata” (come ben saprà, tutti i diplomi conseguiti in Spagna, prima della laurea, sono stati riconosciuti equipollenti con consegna ad ogni diplomato del diploma di laurea), in quanto si vengono a palesare dei veri controsenso, come per chi in possesso di un diploma di Infermiere Professionale e con Maturità, concluda un Master di primo livello, ed in base a quanto evidenziato nell’articolo non possa fregiarsi del titolo di dottore. Che dire….viva l’Italia..!!!
La consulenza sopra riportata non è assolutamente attendibile in quanto presenta una svista sostanziale che falsa tutto il ragionamento.
In particolar modo questa affermazione è priva di ogni fondamento:
“La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”.
Proviamo a fare ordine partendo da lontano:
Le scuole per infermiere professionali sono state istituite nel 1925 con il Regio Decreto Legge n. 1832 e regolamentate nei contenuti didattici con il RDL 2330 del 1929. Allora erano le c.d. scuole convitto riservate soltanto alle donne fino al 1971 quando, con la legge 124, l’ammissione fu consentita ad allievi di ambo i sessi e senza obbligo di internato. Con la ratifica dell’accordo europeo sull’istruzione e formazione dell’infermiere, accordo del 1967, ma ratificato dall’Italia con legge n. 795 soltanto nel 1973, i programmi di studio e i criteri di accesso furono uniformati ai requisiti definiti a livello europeo. Questo tipo di formazione non avveniva in ambito universitario.
La formazione di base degli infermieri responsabili dell’assistenza generale viene introdotta in ambito universitario con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari (L. 341 del 1990) e l’istituzione, con decreto MURST del 2 dicembre 1991, del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche (DUSI).
Il Dlgs 502 del 1992 (art. 6, comma 3) sancisce il definitivo passaggio in ambito universitario e la contestuale soppressione dei corsi previsti dal precedente ordinamento
Con la riforma universitaria (DM 509 del 1999) l’accesso alla professione infermieristica avviene definitivamente tramite un percorso di laurea (triennale o di primo livello). Con le modifiche alla 509 attuate dal Dm 270 del 2004 a coloro che hanno conseguito la laurea viene attribuita la qualifica accademica di dottore.
Equipollenze:
Il D.M. 27/7/2000 identifica 3 percorsi formativi pregressi equipollenti al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ma non certo al riconoscimento del titolo accademico.
1. Infermiere professionale come definito dal Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
2. Infermiere professionale ex Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
3. D.U. scienze infermieristiche ex Legge 11 novembre 1990, n. 341
Il punto 1 uno fa riferimento alle c.d. scuole regionali di cui sopra, la cui attività è stata interrotta dalla 502/99
Il punto numero 2 fa riferimento alle Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali. Ma, per quanto di mia conoscenza, i corsi di questa fattispecie ai quali avevano accesso gli infermieri non rilasciavano titolo abilitante, come avveniva per altre professioni (per es. Assistente sociale, Logopedista, Terapista della riabilitazione…). Nell’ambito delle scuole dirette a fini speciali l’offerta formativa rivolta agli infermieri era di tipo specializzante e per accedervi era necessario il diploma abilitante (come da RD 2330/1929), la maturità, esperienza professionale e il superamento di prove selettive. I corsi avevano durata biennale e avevano la funzione di preparare “personale dirigente e docente per le scuole infermieristiche a tutti i livelli e i servizi di assistenza infermieristica” La prima scuola del genere a essere istituita fu la scuola DAI (Dirigente Assistenza Infermieristica) della Sapienza nel 1965. Seguirono negli anni la Cattolica, Genova, Bologna, Milano dove i diplomi assunsero diverse denominazioni (IDD, DDSI).
L’Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che:
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Occorre ribadire che chi ha il diploma di Infermiere Professionale acquisito negli anni ’90 (come me, del resto!) presso le cosiddette scuole regionali non rientra nella fattispecie di cui al comma 1. A conferma di ciò risulta dirimente il decreto attuativo (DM 11 novembre 2011, previsto dall’ art. 17, comma 4, della L. 240/2010), che ha la finalità di identificare l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali
Nella Tabella 1 del decreto “Equiparazioni tra Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali Dpr n. 162/1982, Lauree delle classi Dm n. 509/1999 e Lauree delle classi Dm n. 270/2004” non è riportato fra i titoli equipollenti rilasciati dalle scuole ai fini speciali il titolo di infermiere. Per completezza di informazione l’unico titolo di scuole diretti a fini speciali riconosciuto equipollente alle classi di laurea “SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” è quello di “Tecnico di terapia intensiva chirurgica” di cui personalmente non avevo conoscenza.
Riassumendo:
1. I titoli acquisiti secondo gli ordinamenti pregressi (c.d. scuola regionale e Diploma Universitario) sono equipollenti all’attuale diploma di laurea ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (salvo il conseguimento del diploma di scuola superiore, ma qui si aprirebbe un’altra controversia enorme…)
2. L’equipollenza al titolo accademico di dottore (ex L. 240/2010, art. 17) spetta soltanto a chi è in possesso di diploma universitari previsto dalla L. 341/1990. La fattispecie di equipollenza relativa alle Scuole dirette a fini speciali non è applicabile agli infermieri
Per quanto sopra, a chi ha (soltanto) il diploma di infermiere professionale acquisito nelle scuole regionali secondo i contenuti e i criteri previsti dal Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 NON può essere riconosciuto il titolo accademico di dottore.
Buongiorno, ho letto con molto interesse il contributo del sig. Caiazzo e ammetto che quello che dice non fa una piega, anzi è correttissimo. Per curiosità ho sentito un conoscente avvocato che ha implementato il tutto, ma in tal senso. Ovvero, la possibilità di appellarsi col titolo di dottore avviene non perché il vecchio corso avrebbe fatto parte delle “scuole dirette a fini speciali” (ed ecco che qui è corretto il ragionamento espresso dal sig. Caiazzo), ma bensì perché il vecchio titolo era già equipollente al DU, che a sua volta è stato reso equipollente alla laurea, con tutti gli onori del caso (grazie alla legge Gelmini), (si rammenta che la”equipollenza” è un grado più alto e completo rispetto all’ “equivalenza”). Mi ha detto che il legislatore non ha appositamente inserito la scuola del vecchio ordinamento in quanto sarebbe stata una ripetizione. (Giusto invece inserire il DU nel decreto attuativo). Data l’equipollenza col DU, non avrebbe avuto senso mettere l’infermiere col vecchio ordinamento.
Si tratta della “proprietà transitiva” che nel diritto è presente quanto in matematica.
Fondamentale è invece essere in possesso di un diploma di maturità.
Leggendo poi su internet ho trovato un commento di un avvocato che sostanzialmente dice la stessa cosa, vista anche la domanda posta correttamente dall’interlocutore.
Allego il link:
https://www.studilegali.com/domande/titolo-dottore
Cordiali saluti a tutti
Stessa cosa mi è stata confermata dallo studio legale che ho interpellato; il vecchio titolo era già stato dichiarato equipollente al D.U. e quindi in base alla Gelmini equipollente a tutti gli effetti alla laurea, ivi compreso il titolo di dottore.
Buonasera, ritengo che il legale, suo conoscente, abbia perfettamente ragione. Ho trovato sul web, questo parere legale su un quesito posto da un educatore professionale, che sostanzialmente si trova nella nostra posizione:
” Dopo un corso triennale alla scuola regionale umanitaria di Milano, ho conseguito nel giugno 1992 l’attestato di educatore professionale che mi ha consentito di svolgere la mia professione di educatore.
Col D. M. 27/07/2000 il mio titolo è diventato equipollente al diploma universitario Con la legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 1 il diploma universitario è diventato equipollente alla laurea in educatore professionale.
Chiedo cortesemente se anche il mio titolo che è equipollente al diploma universitario è diventato equipollente alla laurea pertanto posso usare il titolo di dottore (legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 2).
In attesa di risposta vi invio cordiali saluti.
RISPOSTA
Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.
Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.
Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.
La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.”
Buonasera Massimiliano, ulteriore conferma della tesi del suo amico legale si trova in questa richiesta; si tratta di un educatore professionale, ma direi che il problema è uguale al nostro….il punto chiave è esattamente dove dice: ” (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) “:
“Dopo un corso triennale alla scuola regionale umanitaria di Milano, ho conseguito nel giugno 1992 l’attestato di educatore professionale che mi ha consentito di svolgere la mia professione di educatore.
Col D. M. 27/07/2000 il mio titolo è diventato equipollente al diploma universitario Con la legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 1 il diploma universitario è diventato equipollente alla laurea in educatore professionale.
Chiedo cortesemente se anche il mio titolo che è equipollente al diploma universitario è diventato equipollente alla laurea pertanto posso usare il titolo di dottore (legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17 comma 2).
In attesa di risposta vi invio cordiali saluti.
RISPOSTA
Innanzitutto la ringrazio per avere agevolato il mio compito, segnalando la normativa applicabile alla fattispecie “de quo”.
Posso confermare, nel modo più assoluto, le conclusioni della sua mail: può legittimamente fregiarsi del titolo di “dottore”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge Gelmini.
Secondo il comma 2 della suddetta norma, i diplomati di cui al primo comma dell’articolo 17 (… anche coloro che, secondo precedenti fonti di diritto, sono considerati equipollenti ai diplomati di cui al primo comma) possono fregiarsi del titolo, anzi della qualifica accademica (per utilizzare l’espressione del legislatore) di dottore.
La norma è particolarmente chiara e non lascia spazio a dubbi ovvero incertezze interpretative.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.”
buongiorno, mi sono diplomata infermiera nel 1995 alla triennale Croce Rossa Italiana, vorrei iscrivermi a psicologia ma non mi riconoscono gli esami di anatomia e fisiologia. assurdo. non è equipollente?
Buonasera vorrei chiedere un’informazione mi sono diplomato Infermiere Professionale nel 1974,e nel 1978 ho conseguito l’abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica , dal 1974 ad oggi presto servizio come Coordinatore. Questi due titoli , sono equipollenti all’attuale titolo di Scienze Infermieristiche ?
Ovviamente si
Buongiorno, ho letto con interesse tutti i vostri commenti; effettivamente come tutte le leggi in genere, anche in questo caso sono possibili molte interpretazioni. In linea teorica penso che anche i diplomati alle scuole regionali abbiano diritto al titolo di dottore in quanto equipollenti ai diplomi universitari, anni prima della legge Gelmini.
Un classico controsenso potrebbe essere il seguente, e per questo pongo una domanda: un infermiere diplomato regionale, che consegue uno o più master universitari di I livello, pur avendo un titolo accademico superiore alla laurea, ma essendo equipollente può utilizzare il titolo di dottore?
Grazie se qualcuno saprà rispondere.
dottori o no…..siamo i servetti di tutti!!!!!
dottore o no….siamo nel 2024 e facciamo ancora letti, igiene della persona, trasporto dei pazienti per esami diagnostici, veniamo chiamati per cambiare canale, mettere in carica i cellulari….da quando in qua ci si laurea per fare queste cose???? senza offesa per nessuno, noi infermieri siamo i servetti di tutti!!!!! altroche’ dottore!!!!!!! non vi fa ridere: dottore mi porta la padella?? giovanotto mi mette in carica il cellulare?? oppure ancora, come fate a fare questo lavoro? che stomaco……EVVIVA IL DOTTORE IL INFERMIERISTICA, si!!!!!!!! che barzelletta mal riuscita.